Ultima modifica: 2 Maggio 2023
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N. 254 Attribuzione credito scolastico studenti triennio

Come è noto l’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati.

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative (comprese IRC e Attività alternativa ([1])) ed eventuali crediti formativi.

I crediti formativi riconosciuti sono quelli certificati nelle attività didattiche previste nel Piano dell’Offerta Formativa (Progetto Musica, Teatro, Progetto Peer education, Tutor Open Days, “legalità del Noi”, Erasmus, Certificazioni di lingue, ECDL, CAD, ecc. purché non rientranti nei PCTO) e altre certificazioni e/o attestati conseguiti al di fuori della scuola purché siano coerenti con l’indirizzo di studi.

Per permettere a tutti gli studenti di indicare i crediti formativi gli studenti potranno compilare il seguente form:

 

https://forms.gle/Lux4bvYrwBDAff4F7

 

Si invitano gli studenti del triennio alla compilazione del form entro il giorno 31 Maggio 2023.

 

I docenti referenti di progetti compileranno una scheda contenente un elenco di studenti con la classe frequentata e il progetto/attività svolta indicando, eventualmente, le ore e le attività svolte. L’elenco sarà consegnato alla segreteria didattica che lo inserirà nelle cartelline degli scrutini.

Si fa presente, come da normativa, in caso di promozione con carenze formative (debito scolastico) va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.

[1] Consiglio di Stato – Sez. Sesta – Ordinanza n.2920/2007

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